La Costituzione (pensata e scritta quando in Italia gli stranieri erano pressoché irrilevanti e gli “esuli” erano gli avversari del regime rientrati dopo il suo crollo) riconosce a “ogni cittadino” il diritto di “circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale”, salve le limitazioni stabilite dalla legge “in via generale per motivi di sanità o di sicurezza” (art. 16). Proprio perché dettati da conclamata emergenza, le norme eccezionali debbono attenersi alla regola aurea: “in claris non fit interpretatio”. Vanno scritte in termini chiari e univoci, a garanzia delle inviolabili libertà di tutte le persone presenti sul territorio nazionale, inclusi i milioni di abitanti senza cittadinanza e gli “stranieri”, tutelati dalle convenzioni nel frattempo sottoscritte dalla Repubblica. La chiarezza vale anche per chi è chiamato ad “amministrare” i provvedimenti emergenziali. Li mette sull’avviso e al riparo da ricorsi contro loro eventuali abusi di potere. Non sarebbe la prima volta.
Purtroppo, sin dalla pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale”, preceduta da normale e nondimeno colpevole “fuga di notizie” a opera di “ignoti” (ma prima o poi se ne dovrà venire in chiaro, a salvaguardia della credibilità del governo), i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) hanno dato adito a molteplici dubbi, sinora mantenuti sottotraccia per carità di patria. A partire dalle imprecisioni terminologiche e dalle conseguenti difficoltà interpretative ingenerate dal “combinato disposto” del provvedimento che una settimana addietro ha stabilito di “evitare ogni spostamento delle persone fisiche” in entrata e in uscita dalla Lombardia e province limitrofe e di quello che l’indomani ha esteso tale misura a tutto il Paese. Evitare gli “spostamenti”. Con quale mezzo? A piedi? In velocipede? Coi trasporti pubblici, di cui pure si rivendica il regolare funzionamento nonostante l’emergenza? E in quali “territori”?Lo Stato, la Regione, la Provincia, il Comune o forse anche la dimora, la “casa” e le sue “pertinenze”? “Territorio” è troppo generico. A rendere ancor più impervia l’applicazione di simili “misure” e opinabili le sanzioni comminate per la loro violazione contribuiscono i “poteri locali” con provvedimenti incoerenti, contraddittori, spesso palesemente impraticabili. E con non richiesti e immotivati “suggerimenti” pressanti. È il caso, per citarne uno fra i molti, del divieto di passeggio nei parchi urbani (per altro rari e non sempre apprezzati per cure specchiate da parte delle amministrazioni), cioè in uno tra i rari “sfoghi” per la attività motoria dei cittadini, raccomandata da tutti i medici e che non può essere ragionevolmente praticata nelle abitazioni (spesso poco più che abitacoli, poco o nulla aerati: quante solo le camere e i bagni privi di “doppia aria” o almeno di una?). Sic stantibus rebus, la salute è meno a rischio in camporella che tra quattro pareti di condominii angoscianti o in viuzze di rado raggiunte da un raggio del Sole Invitto.
Non bastasse, mentre i DPCM hanno ovviamente indicato un termine a quo e uno ad quem, “dall’alto” si lascia intendere che la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado verrà prorogata almeno sino alla ancora lontanissima Pasqua. Tale protrazione trarrà con sé a strascico tutte le altre misure messe in vigore in questi giorni?
Decreti che strizzano l’occhio, inducono i cittadini a prendere le loro cautele. Poiché la limitazione delle libertà fondamentali per conclamata emergenza, e quindi per il periodo più breve possibile, costituisce un precedente di assoluta gravità, è lecito domandarsi se la sua “proposta d’uso” abbia i requisiti indispensabili a renderla efficace, in ragione della “riserva di legge” stabilita in materia dalla Costituzione. E se la sua applicazione avvenga nel rispetto dei diritti o non dia adito, piuttosto, a interpretazioni applicative vessatorie da parte di “vigilanti” che talora ricordano i gabellieri degli antichi borghi, più inclini a “far cassa” che a rispettare i viandanti. Oggi non sono in gioco gli usuali taglieggiamenti per mancato rispetto dei limiti di velocità su rettilinei assolati in ore di morta o per sosta in parcheggi con una ruota fuori dalla linea bianca (come accaduto in una “antica capitale”), ma, come detto, diritti di libertà garantiti dalla Costituzione. Perciò vegliare sul loro rispetto è d’obbligo.
di Aldo A. Mola