La riforma della giustizia penale (I parte)

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cionti

Quali sono i principali aspetti della riforma del codice di procedura penale?

La riforma della giustizia penale mediante modifiche sia al codice penale sia al codice di procedura penale- in corso di approvazione in Parlamento- è tanto rilevante quanto colpevolmente ignorata al di fuori degli ambienti direttamente interessati: non si tratta di qualche aggiustamento tecnico di poco conto, politicamente neutrale, ma di ampi interventi, caratterizzati da precisi orientamenti politici, condivisibili o non, ma almeno chiaramente identificabili. Quindi vale la pena di dedicarle un minimo di attenzione anche da parte dei non addetti ai lavori. Ovviamente non a tutta la riforma in una volta, ma a ciascuno dei suoi diversi settori di volta in volta. Cominciamo con quello che si pone l’obiettivo della diminuzione del numero e della durata dei procedimenti penali.
Va premesso che la riforma si è resa necessaria in seguito al collasso, del sistema giustizia in generale e della giustizia penale in particolare, testimoniato dalle centinaia di migliaia di procedimenti penali che ogni anno si estinguono per intervenuta prescrizione. Dunque, in astratto, era possibile intervenire o sul versante dell’amministrazione della giustizia per renderla più efficiente o sul versante dei procedimenti in entrata per diminuirne il numero.
Ebbene sul primo versante, in passato, sono stati già effettuati diversi interventi, tra i quali particolarmente incisivi sono stati: a) l’accorpamento delle sedi giudiziarie, concernente quasi esclusivamente gli aspetti organizzativi; b) l’istituzione del Giudice unico di primo grado e la riduzione dei componenti dei Collegi giudicanti di secondo e terzo grado, in ogni caso con rilevante riduzione delle garanzie di neutralità del giudizio e nel caso del Giudice unico con attribuzione di un potere assoluto ed incontrollato, se non con l’impugnazione, spesso tardiva e inefficace. Inoltre, il numero dei magistrati italiani è proporzionalmente pari, se non superiore, a quello degli altri paesi europei e  la loro laboriosità- a detta dell’Associazione Nazionale Magistrati, peraltro in base a criteri statistici non esplicitati- sarebbe notevolmente superiore a quella dei loro colleghi stranieri.
Sul versante opposto il numero dei procedimenti è stato in costante, preoccupante aumento.
Dunque il legislatore ha deciso di intervenire proprio su quest’ultimo versante.
Sennonché, la diminuzione del numero dei procedimenti penali è tutt’altro che  facilmente conseguibile, considerato che è direttamente conseguente al numero dei reati commessi: tanti reati, tanti procedimenti penali. Che fare? Ovviamente si potrebbe diminuire il numero dei reati e cioè delle condotte punite penalmente con la reclusione o altre misure alternative. Insomma la depenalizzazione: meno reati, meno procedimenti. Ma è una via, in parte anch’essa già percorsa in passato e, comunque,  stretta e lunga, nel senso che può essere correttamente percorsa solo sul presupposto di mutamenti della valutazione sociale di determinate, singole fattispecie criminali, considerate, ciascuna alla volta nel tempo, meno pericolose. Salvo il caso di una rivoluzione, che non è il nostro.
Dopo di che, l’unica possibile alternativa era di analizzare l’origine del fenomeno dell’aumento del numero dei procedimenti nel tentativo di individuarne le cause. In proposito sono state asserite tali: a) la litigiosità degli italiani, che però è il fenomeno stesso e non la sua causa: fenomeno che peraltro non sarebbe una caratteristica endemica del popolo italiano, essendo comparso solo da qualche decennio e persistendo in un notevole crescendo (come mai ?); b) il numero degli avvocati che sarebbero troppi e cattivi e che magari lo saranno anche, ma che però non esercitano l’azione penale, notoriamente promossa o archiviata dai Pm (fossero loro troppi e cattivi?).
A nostro avviso, lo scopo essenziale ed esclusivo del diritto è la certezza e, quando essa viene meno, semplicemente viene meno il diritto, è il caos: aumenta la litigiosità, aumentano le denunce e le impugnazioni ed aumentano i procedimenti come un cancro inarrestabile. Ebbene, non è una nostra opinione che, ormai da gran tempo, le più diverse  interpretazioni della medesima norma di legge  da parte della magistratura, sono contraddittorie non solo nei diversi gradi di giudizio; non solo tra diverse sezioni della Cassazione, il giudice della legittimità; non solo tra diversi Collegi della stessa sezione della Cassazione ( come a suo tempo denunciava già  l’ex magistrato Gherardo Colombo, motivando appunto così le sue dimissioni) ma addirittura da parte dello stesso Collegio giudicante della stessa sezione della Cassazione che non di rado si auto contraddice
( come più recentemente denunciato da Pier Camillo Davigo, presidente dell’ANM, in “La tua giustizia non è la mia”) peraltro seguendo l’esempio  delle Sezioni Unite della Cassazione, la cui funzione sarebbe quella di risolvere ogni contrasto interpretativo, insorto a qualsiasi livello della magistratura, dettando l’interpretazione della legge ultima, unica e valida per tutti e che invece spesso cambia il suo orientamento, magari per ritornare subito dopo sui suoi passi.
Appunto un caos. Sennonché tutto questo è stato semplicemente ignorato. Anzi, neppure si è cercato di individuare un’altra, qualsiasi eventuale causa del cancro, magari alternativa a quella appena indicata, ma con l’intento di estirparne le radici.
Si è agito in superficie, sugli effetti del caos. Ma, va detto subito che almeno entro questi limiti ed almeno dal punto di vista liberale, si è agito bene. Vediamo.
Innanzitutto è prevista la delega al Governo per l’ampliamento delle ipotesi di procedibilità a querela di parte, per i reati contro la persona o il patrimonio che arrechino offese di modesta entità e per i reati di violenza privata e minaccia. Naturalmente bisognerà attendere l’operato del Governo per esprimere un giudizio definitivo. Ma la direzione è giusta. Infatti il Pm esercita l’azione penale- in teoria obbligatoriamente ed in pratica secondo il suo puro e semplice intendimento- senza tenere in alcun conto la Parte offesa, relegata in un ruolo del tutto marginale, quasi fosse un’estranea. E se è vero che l’interposizione del Pm è l’unico sistema dimostratosi efficace per interrompere la catena delle reciproche vendette tra imputato e parte offesa, è altrettanto vero che di fatto quest’ultima resta la prima e più motivata titolare dell’interesse alla punizione del colpevole. Quindi è giusto che, almeno limitatamente ai reati per i quali appaiono improbabili reciproche vendette e prevalenti gli interessi economici, si riconosca al privato la possibilità di tutelare direttamente il proprio interesse alla punizione del colpevole, secondo le sue valutazioni, presentando o non una querela. Che poi questo giusto riequilibrio della tutela degli interessi delle parti  determini una riduzione dei procedimenti può darsi. Ma  anche no. Staremo a vedere.

Inoltre,   la riforma prevede l’introduzione, per tutti i reati che sono o saranno perseguibili a querela soggetta a remissione, di una nuova causa di estinzione del reato che ha come presupposto l’adozione da parte del reo di condotte riparatorie  e cioè l’integrale riparazione del danno cagionato dal reato, mediante restituzioni e risarcimento, ed eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato stesso. Insomma, sembra di capire, una depenalizzazione di fatto che, al di là dei nomi, riduce il reato penale ad un illecito civile risarcibile. Bisognerà attendere la precisazione del meccanismo di applicazione di questa causa di estinzione  e l’individuazione  dei degli specifici reati per i quali sarà prevista, per pronunciarsi con la necessaria consapevolezza. Intanto, almeno in teoria, sembra un efficace mezzo per ridurre la durata dei processi ed anche per favorire il conseguimento di un  ristoro materiale dei danni subiti dalla parte lesa, in luogo di quello solo morale che comporta la punizione, spesso neppure subita in concreto dal reo.

di Ferdinando Cionti

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Ferdinando Cionti
Ferdinando Cionti è avvocato a Milano ed è stato professore a contratto di Diritto Industriale per il Management presso l’Università di Stato di Milano Bicocca, facoltà di Economia, dipartimento di Diritto per l’economia. La sua concezione del diritto è sintetizzata nel saggio "Per un ritorno alla certezza del diritto", pubblicato su Libertates. Ha pubblicato numerosi saggi, tra cui "La funzione del marchio" e "Sì Logo" (Giuffrè). Per LibertatesLibri è uscito "Il colpo di Stato", presente nello Store di Libertates. Quale collaboratore dell’ “Avanti”, ha seguito quotidianamente le vicende di Mani Pulite.

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