La riforma della giustizia penale (II parte)

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In un precedente articolo abbiamo visto come la riforma della giustizia penale preveda alcuni interventi di modifica del codice penale con lo scopo di ridurre il numero dei procedimenti e la loro durata, “per evitare che la prolungata sottoposizione a processo penale si trasformi in pena anticipata per l’imputato e ridurre nel contempo il tasso di prescrizione”. Con i medesimi fini la riforma prevede anche numerose ed importanti modifiche del codice di procedura penale, concernenti sia il dibattimento,sia la fase delle indagini preliminari.In generale:

  1. Ampliando le possibilità di ricorso alla partecipazione a distanza dell’imputato al dibattimento. In effetti i trasferimenti comportano, oltre che notevoli spese, difficoltà che a volte li rendono impossibili, con conseguente necessità di rinvii e, dunque, la misura è idonea a conseguire lo scopo prefissato di limitare la durata dei processi.Ma poiché può essere disposta dal Giudice anche d’ufficio, può limitare il diritto alla difesa dell’imputato più di quanto possa sembrare a prima vista:
    • complessivamente per molteplici ragioni di cui ci si può rendere conto ponendo mente alle lamentele dei partecipanti ai dibattiti televisivi non presenti in studio;
    • e specificamente perché il difensore dell’imputato o è con lui per assisterlo da vicino o è presente in udienza per seguirne direttamente lo svolgimento, in entrambi i casi con limitazione della sua funzione in una delle due sedi in cui deve svolgerla.
  2. Limitando la proponibilità di eccezioni difensive di nullità, inutilizzabilità o incompetenza (in caso di giudizio abbreviato) e l’assunzione di prove irrilevanti (in dibattimento). Orbene:
    • In linea di principio nullità, inutilizzabilità e incompetenza o sussistono e devono essere opponibili in qualsiasi tipo di procedimento o non sussistono e la limitazione è inutile. In particolare la non proponibilità dell’eccezione di incompetenza comporta la rinuncia al giudice naturale dal quale, ex art. 25 cost., nessuno può essere distolto, nell’interesse dell’imputato, ma anche della giustizia.Va da sé che l’imputato può sempre rinunciare al rito abbreviato ed ai relativi vantaggi, pur di non rinunciare al giudice naturale, ma in questo caso con danno dell’imputato e anche della giustizia.
    • Quanto all’assunzione di prove “irrilevanti”, saranno giudicate tali in dibattimento, ma per essere state assunte in fase di indagini non lo sono in assoluto, e il giudizio di primo grado sulla loro irrilevanza potrebbe essere ribaltato negli ulteriori gradi di giudizio. E, stando così le cose ed anche in considerazione dei lunghissimi tempi della giustizia, si corre il rischio che tali prove non possano essere più assunte negli ulteriori gradi di giudizio e che con la conseguenza che- limitatamente alle stesse- vengano praticamente cancellate le impugnazioni.
  3. Soprattutto, limitando e disciplinando in maniera più stringente il sistema delle impugnazioni, da parte sia degli organi dell’accusa che della difesa:
    • Mediante l’applicazione più severa di sanzioni pecuniarie in caso di impugnazioni abusive o strumentali.Misura che sembra pericolosa ed inutile,posto che il giudizio sull’abusività e strumentalità è sempre largamente discrezionale e presuppone una malafede non sempre presente (specie in considerazione della frequente contraddittorietà delle interpretazioni della Cassazione) e che, a occhio e croce, nella stragrande maggioranza dei casi, i condannati non saranno in grado di pagare, posto che i difensori dei ricchi presenteranno anche ricorsi infondati, ma dottamente argomentati e difficilmente manifestamente abusivi e strumentali.
    • Eliminando numerosi formalismi che appesantiscono il lavoro degli organi giudiziari (soprattutto della Corte di Cassazione). E va bene.A condizione che si tratti di “formalismi” e non di “formalità” che sono gli elementi costitutivi del processo. Vedremo

Sempre in materia di impugnazioni si prevedono tra l’altro:

    • Limiti più incisivi alla ricorribilità per Cassazione della sentenza di non luogo a procedere, della sentenza di patteggiamento e della sentenza di appello confermativa di sentenza di proscioglimento pronunciata in primo grado. Naturalmente sarà importante sapere quanto saranno incisivi tali limiti per pronunciare un parere consapevole.Comunque fin d’ora si può osservare quanto segue:
      • La sentenza di non luogo a procedere pronunciata dal Gup è ricorribile in Cassazione, per i motivi previsti dalla generale disciplina dell’art. 606, c.p.p., dal procuratore della Repubblica, dal procuratore generale, nonché dalla persona offesa dal reato che si sia costituita parte civile; la persona offesa non costituita parte civile può proporre ricorso, ma solo per vizi degli avvisi dell’udienza preliminare (art. 419, co. 7, c.p.p.). L’imputato può ricorrere se non è stato prosciolto per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste; l’interesse all’impugnazione [art. 591, co. 1, lett. a), c.p.p.] si ravvisa nel pregiudizio che dall’adozione di formule liberatorie meno favorevoli possa derivare all’imputato in connessi procedimenti civili, penali o amministrativi (es. giudizi disciplinari o risarcitorii).Ebbene, visto che i diritti della persona offesa dal reato che non si è costituita parte civile sono già ridotti al minimo incomprimibile e che quelli dell’imputato che non è stato prosciolto per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste, ma con altre formule liberatorie hanno una motivazione ben precisa, è difficile prevedere “limiti più incisivi”. Staremo a vedere.
      • La sentenza di patteggiamentopuò sembrare il caso più facile da risolvere: se uno ha patteggiato, cioè ha espresso consenso sulla condanna, traendone anche un beneficio, perché mai dovrebbe poter metterla in discussione? Pactasuntservanda. Ma non è così, perché il “patteggiamento” non è tale. O meglio lo è sostanzialmente, non formalmente. Infatti il Pm e l’imputato stipulano un accordo sull’entità della pena cui di per sé non è riconosciuta nessuna validità, per non riconoscere al Pm la disponibilità dell’azione penale impedita dall’art.112 cost. Allora si cambia nome al patto chiamandolo “proposta” comune al Giudice che decide con una sentenza che può accoglierla o meno. Beninteso, sostanzialmente, salvo rari casi ( magari di protagonismo), il giudice recepisce ben volentieri la proposta e, quindi, la sostanza non cambia. Ma formalmente non c’è un patto da rispettare, bensì una sentenza come tutte le altre. La quale perciò non può essere altro che impugnabile in Cassazione ex art. 111 cost. Un pasticcio.
      • La sentenza di appello confermativa di sentenza di proscioglimento pronunciata in primo grado contiene un accertamento definitivo del fatto, non più impugnabile in Cassazione. Potrebbe darsi, però, che a tale accertamento si sia pervenuto in base ad un’erronea interpretazione della legge. In tal caso, secondo l’attuale legislazione la sentenza sarebbe impugnabile; mentre secondo la riforma no. Evidentemente non per motivi di coerenza teorica, ma per opportunità politica largamente intesache si concreta in una applicazione del principio del favor rei: reocui si vuole evitare una condanna del tutto inattesa dopo numerosi anni. E siccome le scelte politiche le fa il Parlamento, va bene. Ma il diritto ed il sistema giustizia non c’entrano.
    • Una più precisa disciplina della struttura formale della sentenza, finalizzata a sua volta a rendere più stringente e intellegibile il contenuto di eventuali impugnazioni. Più chiara e precisa la sentenza, più necessariamente chia e precisa l’impugnazione.Benissimo.
    • La competenza dello stesso giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato a dichiarare, in taluni casi specifici, l’inammissibilità dell’impugnazione. Staremo a vedere quali saranno questi casi. Con preoccupazione, posto che un giudice che giudica il suo operato non è il massimo dell’oggettività.
    • L’introduzione del concordato in appello con rinuncia ai motivi. La riforma (all’art. 599-bis.cpp – Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello)  stabilisce:<< La Corte provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall’art. 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l’accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d’accordo [………] Il giudice, se ritiene di non poter accogliere, allo stato, la richiesta, ordina la citazione a comparire al dibattimento. In questo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte nel dibattimento.Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell’art. 53, il procuratore generale presso la corte di appello, sentiti i magistrati dell’ufficio e i procuratori della Repubblica del distretto, indica i criteri idonei a orientare la valutazione dei magistrati del pubblico ministero nell’udienza, tenuto conto della tipologia dei reati e della complessità dei procedimenti>>.Un altro “pasticcio” in tutto simile a quello escogitato con il “patteggiamento” per mascherare formalmente una violazione sostanziale dell’art. 112 cost., attribuendo in concreto al Pm (un funzionario privo di qualsiasi legittimazione democratica)la valutazione “politica” dell’opportunità di perseguire o meno un reato (non più solo quella di verificare se ne sussistono i presupposti giuridici), come se in un procedimento civile l’avvocato del creditore disponesse direttamente del credito vantato in giudizio, rinunciandovi o meno senza chiedere al cliente, che nel procedimento penale è lo stato (che in tutto il mondo occidentale è rappresentato dal ministro della giustizia).Né i criteri idonei a orientare la valutazione dei magistrati del pubblico ministero incidono più di tanto. Anzi, nella misura in cui incidono, conferiscono ai diversi procuratori generali poteri paralegislativi che, per giunta, possono essere anche contrastanti tra loro.Insomma patteggiamento e concordato sono indubbiamente misure efficaci per diminuire la durata dei processi, ma ancora più efficaci nell’ufficializzare la “Repubblica dei Pm”.Peggio, di ciascun Pm.
    • L’abolizione della facoltà della parte di presentare personalmente ricorso per Cassazione. La misura riguarda evidentemente i poveri abbandonati dal difensore.
    • L’attribuzione al giudice di appello della competenza in materia di rescissione del giudicato.L’art.625-ter c.p.p. ha istituito un nuovo motivo di ricorso straordinario per cassazione,  per i procedimenti penali celebrati in assenza dell’imputato e finalizzato alla revoca del giudicato conseguente alla sentenza di condanna ormai definitiva, qualora nelle more del processo e per tutto il corso dello stesso, l’imputato sia risultato assente e ne abbia avuto conoscenza solamente in epoca successiva. In tal caso potrà chiedere la rescissione del giudicato (cioè la revoca della sentenza), qualora possa dimostrare che la sua assenza sia dipesa da una effettiva e incolpevole mancata consapevolezza del processo a suo carico. E la Corte di Cassazione, nel caso in cui ritenga di accogliere la richiesta, potrà revocare la sentenza di condanna e ritrasmettere gli atti al giudice di primo grado, in modo l’imputato venga anche rimesso nei termini per una eventuale richiesta di riti alternativi.La Cassazione perché l’art. 111 cost. stabilisce che contro le sentenze sulla libertà personale è sempre ammesso il ricorso per Cassazione per violazione di legge, come estremo rimedio e quello contro una sentenza passata in giudicato più estremo non potrebbe essere. Sennonché, mentre l’assenza dal processo è agevolmente documentabile, la incolpevolezza della stessa è dimostrabile solo mediante un’attività istruttoria per la quale la Cassazione non è attrezzata. Giusto quindi che la competenza sia attribuita alla Corte d’appello, giudice del fatto. In tal caso, però, sempre ex art. 111 cost. dovrà prevedersi la ricorribilità in Cassazione. Vedremo.

di Ferdinando Cionti

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Ferdinando Cionti
Ferdinando Cionti è avvocato a Milano ed è stato professore a contratto di Diritto Industriale per il Management presso l’Università di Stato di Milano Bicocca, facoltà di Economia, dipartimento di Diritto per l’economia. La sua concezione del diritto è sintetizzata nel saggio "Per un ritorno alla certezza del diritto", pubblicato su Libertates. Ha pubblicato numerosi saggi, tra cui "La funzione del marchio" e "Sì Logo" (Giuffrè). Per LibertatesLibri è uscito "Il colpo di Stato", presente nello Store di Libertates. Quale collaboratore dell’ “Avanti”, ha seguito quotidianamente le vicende di Mani Pulite.

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