Atti osceni in salsa buonista

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Come è cambiato il concetto di “atti osceni”? Questo però non giustifica certo l’abolirlo

Viviamo in un periodo in cui il legislatore pone in essere assurde penalizzazioni (reati ispirati alla suprema etica dell’eguaglianza e della non discriminazione, che spesso puniscono nulla più che mere opinioni, per quanto non condivisibili), e altrettante depenalizzazioni riguardanti l’ordine pubblico, il buon costume, in genere la morale pubblica, tutti concetti che se pure presenti in Costituzione sono fortemente sospettati di autoritarismo e quindi essere politicamente “scorretti”.
Ma come alcuni sostengono all’arbitrio demagogico del legislatore (permissivo o rigorista), quando vengono toccate le libertà sacre per fortuna ci pensa il magistrato, sempreché il vantaggio per i cittadini della tutela giudiziaria non sia di fatto simile a “il vantaggio di possedere una stabile guarnigione di soldati spagnoli che insegnavan la modestia alle fanciulle e alle donne del paese” di manzoniana memoria.
Di fronte alla decisione del legislatore di depenalizzare gli atti osceni in luogo pubblico derubricandoli in illeciti amministrativi, nonostante la massiccia immigrazione nel nostro Paese di persone provenienti da culture non occidentali, alcune delle quali non condividono i nostri concetti di ordine pubblico o di buon costume, ci si chiede dove sia finito il buon senso. Oggi l’atto osceno in luogo pubblico rileva ancora come reato (Cass. III Sez. sent. n. 1025/2017), con la pena della reclusione, da quattro mesi a quattro anni e sei mesi solo “se il fatto è commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che vi assistano secondo il Dlgs. 15 gennaio 2016 n. 8”. Formulazione non solo di una vaghezza straordinaria, ma che porta anche a conseguenze assurde. Ad esempio un soggetto che si era masturbato all’interno della propria macchina, è stato assolto, nonostante che al fatto avesse assistito una minorenne perché, pur essendo l’auto parcheggiata in luogo pubblico, non era nelle vicinanze di un luogo abitualmente frequentato da minori. Così si punisce penalmente l’atto osceno quando vi è la pura possibilità (il pericolo) che un minore vi assista e non lo si punisce quando il minore vi ha effettivamente assistito…. Una norma assurda che però sarebbe compito dei giudici o interpretare nel senso di punire a maggior ragione anche il secondo caso (e il diritto penale italiano è pieno di esempi in cui le norme penali sono interpretate, spesso con forzature, in maniera “estensiva”), o quantomeno impugnare tale norma davanti alla Corte costituzionale dato che la violazione del principio di eguaglianza dei comportamenti è in questo caso ultra evidente. Il diritto, e questo vale sia nella formulazione che nell’applicazione delle norme, dovrebbe essere fatto di regole certe o almeno prevedibili nei loro risultati pratici e non essere il frutto di ragionamenti spesso elaborati da belle intelligenze, ma che inevitabilmente finiscono per imporre concetti astratti, ispirati a valori come l’eguaglianza o oggi il buonismo come guida delle relazioni umane, con il risultato che spesso non vengono tutelati quegli stessi valori che legge dovrebbe proteggere. Ai meno giovani verrà di certo in mente (magari con nostalgia) la situazione della coppietta appartata in luogo pubblico che veniva sorpresa con torce abbaglianti delle forze dell’ordine, per la verità, tolleranti una volta avvenuta l’identificazione, e la cui unica sanzione era il paterno consiglio di andare in un altro posto. Oggi peraltro il fenomeno dell’atto osceno compiuto in luogo pubblico (magari in luogo famoso di una città d’arte come è già accaduto) è una pura forma di esibizionismo magari da filmare e caricare su Internet ed ha per così dire mutato il suo antico “carattere culturale”; quando beninteso non diventi addirittura problema di ordine pubblico tout court (atti promiscui di gruppo in stazioni ormai bivacco di persone senza alloggio).
In un episodio recente balzato agli onori delle cronaca l’atto osceno (di autoerotismo) compiuto su un autobus da un immigrato ha avuto però una vittima concreta, una donna che, scendendo dall’autobus si è accorta di avere la gonna imbrattata di liquido seminale. In questo caso non dovremmo più essere di fronte ad un semplice atto osceno, ma ad un caso di violenza sessuale, quel reato cioè che consiste nel costringere con violenza o minaccia la vittima a compiere o subire atti sessuali. Non è stato di questo avviso il giudice penale che, in sede di udienza di convalida dell’arresto dell’imputato, ha affermato che nel caso di specie non si può parlare di violenza sessuale, in quanto malgrado la testimonianza dalle telecamere installate sull’autobus, ha ritenuto che non fosse stato dimostrato il verificarsi di un contatto corporeo tra imputato e vittima e che pertanto in assenza di tale contatto il comportamento non fosse penalmente punibile. Ciò senza tenere conto del fatto che la tradizione penalistica (seguendo il senso comune) considera violenza non solo quella derivante da contatto (violenza “propria”), ma anche quella provocata a distanza (violenza “impropria”: si pensi lancio del sasso, al colpo di pistola ecc.), per non parlare delle violenza “psicologica” causata tramite la comunicazione a distanza e oggi con i mezzi informatici, e senza tenere conto che il codice penale (art.609 bis) afferma chiaramente che il reato di violenza sessuale consiste anche nel “costringere taluno a subire atti sessuali”. Sembra infatti molto difficile dire che la vittima nel nostro caso non sia stata costretta a subire un atto sessuale altrui. Tutto questo a fronte di casi in cui vi sono state persone condannate per atti che stanno poco oltre la soglia della semplice maleducazione e che certamente non sono paragonabili per il loro “impatto” violento sulla vittima a quello per il quale l’immigrato è stato assolto: passi (al limite, ma proprio al limite) la condanna per la pacca sul posteriore o per la “manomorta”, ma certamente non si può accettare il considerare violenza sessuale l’accarezzare i capelli o addirittura il baciamano (per quanto “focoso” e non in linea con le regole del galateo), mentre è stato assolto il feticista attratto dai tacchi a spillo: il bacio sulla scarpa non lede la dignità della donna. A questo punto ci si chiede se la violenza sessuale inserita nel 1996 nei delitti contro la (dignità della) persona, abbia aumentato o diminuito la tutela della donna (ma anche dell’uomo, come ovvio): sicuramente è aumentata la discrezionalità del giudice.
Questa aumentata discrezionalità dei giudici rende spesso incerti i cittadini su come comportarsi, sia per evitare di incorrere in un reato “infamante” a causa di azioni quasi risibili, sia in quanto vittime per cercare di ottenere giustizia di fronte ad aggressioni particolarmente odiose quali quelle sessuali. Dietro questo fenomeno di “liquefazione” delle norme e dei valori, che come tutti noi ogni giorno constatiamo va ben oltre i reati a sfondo sessuale e va ben oltre lo stesso diritto penale in generale, sembra sempre più evidente una cultura civica ispirata da un eccesso di buonismo cui devono cedere la dignità della persona, l’ordine pubblico, il buon costume, e che finisce per annacquare sia i valori più intimi dell’individuo (quale quello alla integrità fisica e sessuale) sia quelli più propriamente pubblici (la pubblica decenza), magari al fine di adattare gli stessi alle molteplici espressioni delle etnie culturali. Un’ultima considerazione di tipo “monetario” su queste vicende: qualora il giudice non ravvisi la violenza sessuale, il prefetto, competente a punire in via amministrativa l’atto osceno in luogo pubblico, dispone a sua volta di ulteriori margini di discrezionalità, dato che può graduare l’ammontare della sanzione pecuniaria da cinquemila a trentamila euro. In ogni caso, anche nei valori minimi, una bella sommetta in tempi di poveri, quasi poveri e… migranti per i quali si prega di inviare il conto a casa. Conto invece arrivato a buon fine per una ragazza trentina che camminava nuda per le vie di Bologna allo scopo “di vincere il disagio da lei provato per il voyeurismo altrui”. O tempora o mores!

di Giovanni Cofrancesco

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Dino Cofrencesco
Dino Cofrancesco è uno dei più importanti intellettuali italiani nel campo della storia delle dottrine politiche e della filosofia. E' autore di innumerevoli saggi e tra i fondatori dei Comitati per le Libertà. Allergico all'ideologia dell'impegno, agli "intellettuali militanti", ai profeti e ai salvatori del mondo, ai mistici dell'antifascismo e dell'anticomunismo, ha sempre visto nel "lavoro intellettuale" una professione come un'altra, da esercitarsi con umiltà e, nella misura del possibile, "senza prendere partito". Per questo continua, oggi più che mai, a ritenere Raymond Aron, Isaiah Berlin e Max Weber gli autori più formativi del '900; per questo, al tempo dell'Intervista sul fascismo di Renzo De Felice, si schierò, senza esitazione, dalla parte della storiografia revisionista, senza timore di venir accusato di filofascismo.

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