Perché, da un punto di vista tecnico, sarebbe stato meglio far fallire le quattro banche
Condivido totalmente l’articolo di Angelo Gazzaniga Chi ha detto che le banche non possono fallire? In effetti, evitando il fallimento- o altra procedura concorsuale- delle quattro banche salvate, il governo ha impedito la configurabilità dei reati fallimentari e primo fra tutti quello di bancarotta. Tant’è che il procuratore della repubblica di Arezzo, peraltro consulente del governo, non procede per questi molto più gravi reati, ma solo per truffe individuali ed altri illeciti minori.
Aggiungo solo che il governo non si è accontentato di aver salvato gli amministratori dal pericolo della galera, perché ha deciso anche l’applicabilità alla procedura adottata dell’art. 2394 bis che prevede In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria le azioni di responsabilità previste dai precedenti articoli spettano al curatore del fallimento, al commissario liquidatore e al commissario. Ne deriva che i singoli azionisti o obbligazionisti danneggiati né individualmente, né collettivamente possono esercitare alcuna azione di responsabilità per i danni subiti. Lo farà, se lo riterrà utile ed opportuno, il commissario che non so chi sia e se appartenga al medesimo ambiente bancario dei quattro istituti di credito falliti, ma certamente non è il diretto interessato.
Insomma ai fini penali la procedura adottata non è equiparata a fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria, in modo che gli amministratori non possono essere perseguiti penalmente, mentre ai fini civilistici la procedura adottata è equiparata a fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria, in modo che i singoli creditori non sono legittimati a promuovere le azioni di responsabilità nei con fronti di amministratori e dirigenti.
Ferdinando Cionti